L’Autorità agisce d’ufficio, oppure a seguito di una segnalazione. Ciò può avvenire prima, durante e dopo che una transazione commerciale si sia verificata.
I commercianti hanno l’onere di disporre le prove a sostegno delle loro dichiarazioni ed essere pronti a fornirle alle autorità di vigilanza competenti in modo comprensibile qualora la dichiarazione sia contestata.
La Direttiva invita le autorità degli Stati membri preposte alla tutela dei consumatori a valutare le pratiche commerciali caso per caso.
Ultima modifica il 14/10/2024