FAQ

Chi controlla che l’etichettatura ambientale riportata sull’imballaggio sia conforme e corretta? Chi è il soggetto preposto a irrogare le sanzioni?

Sono le Provincie gli enti preposti al controllo e all’eventuale irrogazione delle sanzioni.

Le competenze e le giurisdizioni in materia di accertamento della corretta applicazione delle norme inerenti alla gestione degli imballaggi e, quindi, anche sul tema dell’etichettatura ambientale degli stessi, nonché delle relative eventuali sanzioni amministrative, sono disciplinate dal Codice Ambientale all’art. 262, comma 1 che recita testualmente: “Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione <<…>>”.


Con quali modalità verranno effettuati gli accertamenti?

Per quanto la norma non espliciti con quali modalità verranno posti in essere gli accertamenti, si presume che la Provincia provvederà ad effettuare i controlli, sia “a campione” sia su eventuale segnalazione di un consumatore o di altro soggetto.

Poiché si tratterebbe infatti di un illecito amministrativo, il consumatore o altro soggetto interessato ha facoltà di segnalare all’autorità competente il fatto che uno specifico imballaggio presenti un’etichettatura ambientale obbligatoria non conforme a quanto stabilito dall’art. 219, comma 5, Dlgs. 152/2006, o non la presenti per nulla.

Come viene applicata la sanzione?

Una volta effettuati i controlli, in caso di accertata violazione dell’obbligo, la Provincia provvederà ad applicare la relativa sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 della Legge 689/19814 (secondo la quale sono stabiliti i criteri per l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie).

Qualora la violazione interessi plurimi imballaggi, come si presume accadrà nella maggior parte dei casi, la sanzione non verrà applicata “cumulativamente” in relazione al singolo imballaggio con etichettatura ambientale non conforme, ma tale circostanza – si presume – potrà determinare una maggiore “gravità della violazione”. L’organo amministrativo preposto potrà quindi valutare di applicare una sanzione più vicina al limite massimo, considerando anche gli altri parametri previsti dalla norma citata, ovvero l’opera svolta dal soggetto obbligato per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione degli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi, la personalità del soggetto obbligato, nonché le sue condizioni economiche.

Ultima modifica il 15/10/2021

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