Ogni Stato membro individua l’Autority di riferimento. Al momento in Italia è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Alcuni dettagli di seguito.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo, istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”). Alla competenza iniziale/principale in materia di concorrenza, si è aggiunta la competenza in materia di pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa.
Un’istruttoria in materia di pratiche commerciali scorrette può sorgere dall’Autorità che agisce d’ufficio, oppure a seguito di una segnalazione. La denuncia deve contenere le generalità del segnalante e individuare la pratica ritenuta violante delle norme del Codice del Consumo.
Nel caso si accerti la scorrettezza della pratica commerciale, l’Autorità può vietare la diffusione del messaggio, ovvero il comportamento illegittimo dell’operatore, stabilendo sanzioni pecuniarie.
Non va trascurato, infine, che l’AGCM svolge anche un’azione di “moral suasion”, prima ancora di aprire un’istruttoria formale, per far correggere alcuni comportamenti che possono apparire sospetti.
È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598 del Codice Civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d’impresa protetto a norma del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
Nel caso si accerti la scorrettezza della pratica commerciale, l’Autorità, oltre a vietare la diffusione del messaggio, può disporre l’applicazione di sanzioni amministrative:
- da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto, tra l’altro, della gravità e della durata della violazione;
- da 10.000 a 10.000.000 euro in caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, e in caso di mancato rispetto degli impegni assunti nei casi di reiterata inottemperanza, l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Ultima modifica il 10/01/2025