Nel caso di un’etichetta non separabile manualmente da un prodotto, ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE sull’etichetta, ma, su questa, non va riportata l’indicazione sulla raccolta.
Facoltativamente, si può quindi prevedere la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE per l’etichetta non separabile manualmente da un prodotto.
Ultima modifica il 13/10/2021