A parità di materiale di composizione di un imballaggio, il principio che viene applicato è quello di verificare caso per caso, se ad uno dei materiali che costituiscono l’imballaggio è applicato il Contributo Ambientale CONAI, in funzione del quale possa essere etichettato, e quindi gestito in quello specifico flusso.
Se il Contributo Ambientale CONAI è applicato alla plastica, si invita a fare riferimento all’Allegato I della Decisione 129/97/CE relativo agli imballaggi in plastica: https://www.etichetta-conai.com/documenti/decisione-129-97-ce/. Tale imballo è conferibile nella raccolta differenziata per imballaggi in plastica.
In caso contrario, se non è quindi applicato il Contributo Ambientale CONAI, poiché lattice/gomma non rientrano tra i materiali di imballaggio annoverati nella decisione 129/97/CE, non sono previste codifiche identificative per gli imballaggi costituiti da questo materiale.
Ultima modifica il 15/10/2021