Le bombole di gas devono sicuramente prevedere la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE in base al loro materiale di composizione (es. FE 40, ALU 41, ecc..)
Qualora la bombola sia destinata al consumatore finale, deve prevedere altresì le indicazioni per una corretta gestione del fine vita: in questo caso, in ragione di un potenziale rischio esplosivo del prodotto residuo, è necessario indicare di verificare con il Comune di riferimento come conferire l’imballaggio presso isole ecologiche o presso ditte autorizzate.
Ultima modifica il 23/01/2023