Dovrà prevedere obbligatoriamente:
- La codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, del corpo principale, vale a dire della bomboletta aerosol, cioè ALU 41;
- La codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE del tappo separabile manualmente, cioè HDPE 2;
- Le indicazioni sulla raccolta della bomboletta aerosol (es. Raccolta alluminio) e del tappo (es. Raccolta plastica).
Facoltativamente, si può riportare anche sull’erogatore, che è una componente non separabile manualmente dal corpo principale del sistema di imballo, la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE (PP 5).
Ultima modifica il 15/10/2021