Dovrà prevedere obbligatoriamente:
– La codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, del corpo principale, vale a dire della bomboletta, cioè ALU 41, e di eventuali altre componenti separabili manualmente (es. chiusura);
– Le indicazioni sulla raccolta della bomboletta (es. Raccolta alluminio) e di eventuali ulteriori componeneti separabili manualmente .
Facoltativamente, si può riportare anche sulla valvola, che è una componente non separabile manualmente dal corpo principale del sistema di imballo, la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE.
Ultima modifica il 15/10/2021