Qualora un imballaggio sia composto da una tipologia di metallo, diverso da acciaio o alluminio, a cui non è associato una specifica codifica nell’Allegato III della Decisione 129/97/CE, si suggerisce di adottare la numerazione “42”, vale a dire la prima codifica della tabella a cui non è associato nessun materiale, e quindi “disponibile” per essere adottata per altre tipologie di metalli non previsti.
Si segnala, inoltre, che nell’Allegato VII relativo ai composti, si parla di latta. In quel caso, nella definizione di latta rientrano tutte le tipologie di acciaio.
Ultima modifica il 22/02/2021