In questo caso, trattandosi di due imballaggi terziari gestiti ognuno nel proprio flusso di destinazione, devono prevedere ciascuno la propria codifica identificativa del materiale come da decisione 129/97/CE.
Ultima modifica il 14/10/2021
In questo caso, trattandosi di due imballaggi terziari gestiti ognuno nel proprio flusso di destinazione, devono prevedere ciascuno la propria codifica identificativa del materiale come da decisione 129/97/CE.
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