Questa semplificazione prende spunto dall’approccio adottato nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/665, secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a rendicontare – ai fini dell’immesso al consumo e degli obiettivi di riciclo – i singoli materiali di composizione degli imballaggi composti da più di un materiale, ma possono “derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell’unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell’unità di imballaggio“.
Ultima modifica il 18/10/2021