La norma prevede che tutti gli imballaggi siano opportunamente ed adeguatamente etichettati. Questo significa che l’etichetta può presentarsi nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e utili per veicolare le informazioni obbligatorie secondo la normativa vigente. Ciascuna azienda ha dunque la facoltà di comunicarle con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall’art. 219 comma, 5.
Ultima modifica il 15/10/2021