FAQ

Fino a quale imballo va apposta l’etichetta ambientale? Va prevista solo per i primari e secondari, o va applicata anche su imballaggi terziari (da trasporto)?

Ai sensi del decreto legislativo del 3 settembre 2020, tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) immessi al consumo in Italia sono sottoposti all’obbligo di etichettatura ambientale. Gli imballaggi destinati al B2B  devono necessariamente prevedere la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.

La norma infatti non esclude tali imballaggi dall’obbligo. Tuttavia, per alcune di queste casistiche sono stati rilevati importanti limiti tecnologici che potrebbero non consentire l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sul packaging.

A tal proposito, nella nota di chiarimenti veicolata dal Ministero della Transizione Ecologica il 17 maggio 2021, si esplicita che per gli imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli da trasporto e/o possibili semilavorati, viste le criticità incontrate dagli operatori, sia economicamente sia strutturalmente, nel fare fronte a tale obbligo, si rende necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso. Pertanto per questi imballaggi, che sono perlopiù facenti parte del canale B2B, l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio può essere veicolato e comunicato dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

Ultima modifica il 15/10/2021

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