FAQ

I bancali/pallets/casse in legno devono riportate l’etichettatura ambientale?

La norma non esclude tali imballaggi dall’obbligo. Tuttavia, per alcune di queste casistiche sono stati rilevati importanti limiti tecnologici che potrebbero non consentire l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sul packaging.

A tal proposito, nella nota di chiarimenti veicolata dal Ministero della Transizione Ecologica il 17 maggio 2021, si esplicita che per gli imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli da trasporto e/o possibili semilavorati, viste le criticità incontrate dagli operatori, sia economicamente sia strutturalmente, nel fare fronte a tale obbligo, si rende necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso. Pertanto per questi imballaggi, che sono perlopiù facenti parte del canale B2B, l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio può essere veicolato e comunicato dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

 Gli imballaggi destinati al B2B devono obbligatoriamente ripotare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni sono volontariamente applicabili.

Nel caso di imballaggi in legno, si fa riferimento all’Allegato IV della decisione 129/97/CE che ne prevede la codifica identificativa del materiale: FOR 50.

Si segnala che l’etichettatura ambientale può essere apposta/stampata/impressa direttamente sul packaging, oppure su un supporto nel caso sia previsto nel sistema di imballo.

In questi casi, l’etichettatura ambientale deve essere riportata sull’imballaggio finito, non necessariamente su ciascun semilavorato che andrà a comporre l’imballaggio; a meno che non si tratti di componenti costituiti da materiali diversi rispetto al corpo principale.

Ultima modifica il 15/10/2021

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