Gli imballaggi destinati a raggiungere il consumatore finale appartengono al mercato B2C e, ai sensi dell’art. 219 comma 5, devono presentare per ciascuna componente separabile manualmente:
– La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
– Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce di indicare la formula “Raccolta + famiglia di materiale” oppure di esplicitare la famiglia di materiale accompagnata dalla voce “Raccolta differenziata”, e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.
Tutte le altre informazioni aggiuntive sono volontariamente applicabili.
Ultima modifica il 14/10/2021