Ai fini dell’identificazione del materiale di imballaggio, sugli imballi composti va applicata la codifica prevista all’Allegato VII della Decisione 129/97 solo laddove il materiale di imballaggio secondario superi il 5% del peso totale dell’imballaggio; in caso contrario, non si utilizzerà la codifica prevista all’Allegato VII ma quella degli imballaggi monomateriali in funzione del materiale prevalente in peso.
Tale soglia del 5% vale per gli imballaggi composti, vale a dire costituiti da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, realizzati o tramite un trattamento (es. coating, metallizzazione, laminazione, laccatura), o attraverso un vero e proprio accoppiamento.
Ultima modifica il 15/10/2021