Il marchio RESY non rientra tra le informazioni obbligatorie in tema di etichettatura ambientale.
Ai sensi del decreto 116 del 3 settembre 2020, gli imballaggi destinati al B2B devono prevedere obbligatoriamente, per ciascuna componente separabile manualmente, la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni, comprese quelle relative al conferimento in raccolta differenziata, sono volontariamente applicabili.
Gli imballaggi destinati al B2C, invece, devono presentare per ciascuna componente separabile manualmente:
– La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
– Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale)” oppure di esplicitare la famiglia di materiale accompagnata dalla voce “Raccolta differenziata”, e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.
Tutte le altre informazioni aggiuntive sono volontariamente applicabili.
Ultima modifica il 14/10/2021