No, i claim generici come “eco” possono essere utilizzati solo in presenza di prove sull’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali. Con “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali” si fa riferimento a “prestazioni ambientali conformi al Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (Ecolabel), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità alla norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione.”
Per ulteriori approfondimenti invitiamo a consultare la Guida: https://www.etichetta-conai.com/documenti/green-claims/ e a rivedere il webinar dedicato: https://www.etichetta-conai.com/webinar/green-claims-obblighi-e-divieti-presentazione-della-nuova-guida-sintetica-alla-direttiva-2024-825-ue/
Ultima modifica il 10/01/2025