Nel caso si accerti la scorrettezza della pratica commerciale, l’Autorità, oltre a vietare la diffusione del messaggio, può disporre l’applicazione di sanzioni amministrative (art. 27 D.Lgs. 206/2005 – Codice del consumo):
- da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto, tra l’altro, della gravità e della durata della violazione;
- da 10.000 a 10.000.000 euro in caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti nei casi di reiterata inottemperanza, l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Ultima modifica il 10/01/2025