FAQ

Quali sono le differenze tra etichettatura ambientale per il B2B e il B2C?

Nel caso in cui gli imballaggi siano destinati al B2B, devono obbligatoriamente ripotare, per ciascuna componente separabile manualmente, la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni, comprese quelle relative al conferimento in raccolta differenziata, sono volontariamente applicabili.

Per quanto riguarda gli imballaggi destinati al B2C, invece, ai sensi dell’art. 219 comma 5, essi devono presentare per ciascuna componente separabile manualmente:

  1. La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
  2. Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale)” oppure di esplicitare la famiglia di materiale accompagnata dalla voce “Raccolta differenziata”, e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Tutte le altre informazioni aggiuntive sono volontariamente applicabili.

Ultima modifica il 15/10/2021

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