Il testo di legge indica esplicitamente che su tutti gli imballaggi (B2B e B2C) siano riportate le identificazioni dei materiali mediante la decisione 129/97/CE. Gli imballaggi destinati ai consumatori finali devono inoltre prevedere le indicazioni sul corretto conferimento in raccolta. CONAI suggerisce di indicare chiaramente la famiglia di materiale prevalente dell’imballaggio (secondo la quale l’imballaggio è conferito nella corretta raccolta), preceduta dall’indicazione “Raccolta”, o accompagnata da “Raccolta differenziata”.
Tuttavia, la norma prevede che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati, quindi nella forma e nelle modalità grafiche e di presentazione liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall’art. 219 comma, 5.
La norma non prevede indicazioni specifiche riguardo alla grafica, ai colori e alle dimensioni dell’etichettatura.
Qualora si volessero adottare etichettature colorate, CONAI suggerisce il ricorso ai colori codificati dalla norma UNI 11686 – Gestione dei rifiuti – Waste visual elements – Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.
Per alcune tipologie di imballaggi può essere estremamente difficile, se non impossibile, l’apposizione dell’etichettatura ambientale completa (ad esempio, gli imballaggi di piccola dimensione o con spazi limitati, quelli per cui il produttore può riscontrare difficoltà tecnologiche ad apporre la codifica identificativa del materiale sul packaging, quelli multilingua, o quelli di importazione).
Per alcune di queste casistiche, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito, con una nota diffusa il 17 maggio 2021, che, viste le oggettive criticità alla base dell’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sugli imballaggi, l’obbligo si ritiene adempiuto qualora le informazioni obbligatorie previste dal comma 5 dell’art 219 del TUA, siano veicolate e comunicate mediante supporti esterni (nel caso di imballaggi neutri), o canali digitali (come App, QR code, codice a barre, ecc), e qualora non sia possibile nemmeno attraverso questi strumenti, renderle disponibili mediante siti web.
La nota inoltre chiarisce che in generale, è consentito privilegiare il ricorso agli strumenti digitali al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Per rendere più facilmente disponibili e consultabili le informazioni ambientali obbligatorie circa la composizione e – qualora si tratti di imballaggi destinati al consumatore finale – la corretta gestione a fine vita del packaging, si suggerisce di prevedere chiare indicazioni sul packaging o sul punto vendita, riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercarle tramite gli strumenti digitali o i siti web.
Ultima modifica il 15/10/2021