Al fine di poter conferire nella raccolta dei rifiuti organici anche i rifiuti di imballaggio (e gli altri manufatti) biodegradabili e compostabili, il Dlgs. 116/20201 ha modificato l’art. 182-ter del Dlgs. 152/2006 (Rifiuti organici): in particolare, il comma 6 del suddetto articolo stabilisce che i rifiuti, anche di imballaggio, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici devono essere raccolti e riciclati insieme a questi ultimi qualora:
a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio o biodegradazione, o allo standard europeo EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;
b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore, nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;
c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.
Tale nuova disposizione, oltre ad incentivare il riciclaggio dei rifiuti organici, introduce importanti novità anche in tema di etichettatura degli imballaggi (e degli altri manufatti) compostabili, giacché questi, oltre alle informazioni previste dall’art. 219, comma 5 del Dlgs. 152/2006, dovranno riportare in etichetta anche i seguenti elementi:
– la menzione della conformità dell’imballaggio agli standard europei;
– gli elementi identificativi del produttore e del certificatore;
– idonee istruzioni per il consumatore di conferimento di tali rifiuti nel circuito della raccolta differenziata e nel riciclo dei rifiuti organici.
Si evince quindi come, ai fini della raccolta e del riciclo dei manufatti compostabili nell’umido domestico, tutti gli imballaggi biodegradabili e compostabili devono essere certificati conformi alla UNI EN 13432 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione).
La certificazione è un atto di riconoscimento formale di conformità ad una norma tecnica di riferimento, che viene rilasciata da un ente certificatore che, a sua volta, è stato accreditato da Accredia, associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Una volta accreditati, gli organismi e i laboratori possono rilasciare sul mercato certificati di conformità e di taratura, dichiarazioni di verifica, rapporti di prova, di analisi e di ispezione, con il marchio di accreditamento ‘Accredia’.
Attraverso la certificazione rilasciata dall’organismo terzo accreditato, il produttore o il fornitore può dimostrare al mercato la propria capacità di ottenere e mantenere la conformità dei prodotti realizzati o dei servizi erogati. A tal fine, viene usato il marchio di conformità, che viene apposto sulla confezione del prodotto o su altri supporti esterni (il termine “marchio” fa esclusivo riferimento ad un simbolo grafico che viene apposto sul packaging al fine di contraddistinguere i prodotti che hanno ottenuto una determinata certificazione. In sostanza, a seguito dell’esito positivo della verifica e con il rilascio della certificazione, vi è, da parte dell’ente terzo, la concessione per l’utilizzo di un logo/marchio di conformità per un periodo di tempo definito). Il marchio, che attesta l’avvenuto ottenimento della certificazione, solitamente riporta il c.d. codice licenziatario, ossia un codice alfanumerico che consente di risalire al soggetto che ha ottenuto la certificazione e al prodotto certificato.
Nell specifico caso della norma tecnica UNI EN 13432, trattandosi di certificazione di prodotto, il servizio di certificazione può essere rilasciato solo dagli organismi di certificazione di prodotto che sono stati accreditati secondo la norma ISO/IEC 17065. Sul sito web di Accredia è possibile consultare una banca dati (https://www.accredia.it/banche-dati/) nella quale sono elencati gli organismi e i laboratori accreditati a rilasciare tali certificazioni di conformità.
Tali organismi o laboratori, per rilasciare il certificato di conformità, verificano che gli imballaggi in questione possiedano le caratteristiche stabilite dalla norma, ovvero:
– biodegradarsi almeno del 90% in 6 mesi (cioè, almeno il 90% del carbonio organico costituente il materiale deve trasformarsi in anidride carbonica);
– a contatto con materiali organici per tre mesi, la massa del materiale deve essere costituita almeno per il 90% da frammenti di dimensioni inferiori a 2 mm (da verificare secondo lo standard EN 14045);
– il materiale non deve avere effetti negativi sul processo di compostaggio;
– bassa concentrazione di metalli pesanti additivati al materiale;
– i valori di PH, il contenuto salino, le concentrazioni di solidi volatili, le contrazioni di azoto, fosforo, magnesio e potassio devono essere al di sotto dei limiti stabiliti.
Inoltre, ai fini del mantenimento della certificazione ottenuta durante il suo periodo di validità, è prevista la possibilità di verifiche, campionamenti ed audit da parte dell’organismo di certificazione per attestare la rispondenza dei prodotti presenti sul mercato a quelli che hanno ottenuto in origine la certificazione.
Ultima modifica il 15/10/2021