Un imballaggio si considera composto quando è costituito da materiali di imballaggio diversi che non possono essere separati manualmente.
Ai fini dell’identificazione del materiale di imballaggio, sugli imballi composti va applicata la codifica prevista all’Allegato VII della Decisione 129/97 solo laddove il materiale di imballaggio secondario superi il 5% del peso totale dell’imballaggio; in caso contrario, non si utilizzerà la codifica prevista all’Allegato VII ma quella degli imballaggi monomateriali in funzione del materiale prevalente in peso.
Tale soglia vale anche nel caso in cui siano presenti due o più materiali secondari: pertanto se la somma dei pesi di questi materiali è < 5%, l’imballaggio è considerato alla stregua di un monomateriale. Al contrario, se la somma dei pesi dei materiali secondari è > 5%, l’imballaggio è etichettato con le codifiche previste dall’Allegato VII della Decisione 129/97/CE dedicato ai composti, in funzione dei materiali costituenti l’imballaggio.
Ultima modifica il 15/10/2021