Secondo la norma, su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i “produttori” devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE.
Alla luce della suddetta norma è quantomeno certo che i “produttori” debbano identificare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, e sono definiti dal decreto legislativo 152/2006, come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.
I produttori degli imballaggi sono i soggetti obbligati ad assicurare che l’informazione circa la composizione dell’imballaggio sia veicolata lungo tutta la filiera: sono loro infatti i soggetti che conoscono esattamente la composizione dell’imballaggio.
È fondamentale, al fine di garantire la definizione finale della composizione di un imballaggio finito, che ciascun produttore di articoli classificabili come imballaggi finiti o semilavorati, trasferisca ai soggetti successivi della filiera un’informazione il più completa possibile della loro composizione.
Ad esempio, nel caso in cui si tratti di un imballaggio multistrato in plastica, quindi costituito da più polimeri, è fondamentale che il produttore indichi al suo cliente il dettaglio della composizione dell’imballaggio. Questo perché, ad esempio, quell’imballaggio potrebbe essere accoppiato a un altro materiale, e nella definizione della codifica identificativa dell’imballaggio finito, quel tipo di dettaglio diventa essenziale.
Tuttavia, occorre considerare che la parte più significativa degli imballaggi viene immessa nel mercato, e in particolare conferita al consumatore finale, attraverso i prodotti preconfezionati. Come è noto l’etichettatura di queste unità di vendita è spesso decisa e definita dall’utilizzatore dell’imballaggio che sceglie i contenuti e la forma e ne approva il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging.
È inevitabile quindi che l’apposizione dell’etichettatura ambientale diventi un’attività di condivisione tra fornitore e utilizzatore del packaging, che gli operatori potrebbero ritenere necessario regolare e formalizzare mediante accordi tra le varie parti coinvolte.
Si rileva inoltre che, in materia di sanzioni, l’articolo 261 comma 3 dispone testualmente: “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti” previsti per la loro etichettatura, “è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro”.
La norma inquadra dunque, tra i soggetti potenzialmente sanzionabili (“chiunque”), qualunque operatore del settore che immette nel mercato tali imballaggi. Tra detti operatori vi potrebbero rientrare le seguenti categorie:
– i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
– i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
Pertanto il produttore dell’imballaggio è tenuto a identificare il contenuto dell’etichettatura ambientale dell’imballaggio, in particolare con riferimento alla codifica alfa numerica della Decisione 129/97 che indica il materiale di composizione, ed è tenuto in ogni caso ad assicurare che tale informazione sia resa disponibile nelle modalità accordate con il/i cliente/i. .
L’apposizione fisica dell’etichettatura sull’imballaggio, sulla base di quanto obbligatoriamente reso disponibile dal/i produttore/i, è una responsabilità condivisa, che può essere regolata tramite accordi commerciali e contrattuali concordati, attraverso i quali si definisca e si espliciti il punto della filiera in cui uno degli attori coinvolti si prenda carico di tale onere.
Ultima modifica il 24/05/2022