FAQ

Se lo spazio sull’imballaggio è limitato, o se l’imballaggio è neutro, è possibile inserire le informazioni di etichettatura ambientale sulla documentazione associata al prodotto (es. bolla/documento di trasporto)?

Per imballaggi neutri si intendono gli imballaggi non stampati che non prevedono una grafica o l’apposizione di alcuna simbologia e informazione, e che sono venduti tal quali ai clienti dai produttori.

La norma non esclude tali imballaggi dall’obbligo. Tuttavia, per alcune di queste casistiche sono state rilevati importanti limiti tecnologici che potrebbero non consentire l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sul packaging.

A tal proposito, nella nota di chiarimenti veicolata dal Ministero della Transizione Ecologica il 17 maggio 2021, si esplicitano due particolari casistiche:

  • Gli imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli da trasporto e/o possibili semilavorati.

Nella nota si definisce che viste le criticità incontrate dagli operatori, sia economicamente sia strutturalmente, nel fare fronte a tale obbligo, si rende necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso. Pertanto per questi imballaggi, che sono perlopiù facenti parte del canale B2B, l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio può essere veicolato e comunicato dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

  • Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione

I preincarti sono definiti dalla circolare 31 marzo 2000, n. 165 dell’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 92 Serie Generale del 19 aprile 2000, si intendono gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio e che sono finalizzati una volta contenuto il prodotto alimentare.

Anche per questa casistica di imballaggio si rilevano difficoltà oggettive per l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale degli imballaggi: si potrebbe trattare infatti di imballaggi destinati ai prodotti alimentari freschi (es. prodotti di pescheria) che non possono essere stampati, in altri casi si tratta di imballaggi di cui, al momento della produzione e vendita, non si conosce con certezza la destinazione d’uso (vale a dire se saranno imballaggi o prodotti destinati all’uso domestico), in altri ancora si tratta di imballaggi preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica), e quindi non suscettibili di stampa immediata.

Con l’obiettivo di superare tali criticità, Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito, con riferimento alla nota veicolata il 17 maggio 2021, che per queste casistiche l’obbligo di etichettatura si considera adempiuto qualora le informazioni in merito alla composizione dell’imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE e le informazioni per supportare il consumatore nella corretta raccolta differenziata, siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.


La norma non prevede alcuna esenzione per gli imballaggi di piccole dimensioni, e/o con spazio stampato ridotto, né per quelli multilingua, né per quelli importati.

Tuttavia, per queste casistiche si rilevano spesso difficoltà operative nel prevedere l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sul packaging, in particolare per gli imballaggi di piccola dimensione, per i quali, qualora siano contenuti in un multipack, la strada potrebbe essere quella di apporre l’etichettatura ambientale sull’imballaggio di presentazione, ma quando invece sono venduti sfusi, potrebbero esserci limitazioni fisiche per l’apposizione dell’etichettatura ambientale, e/o difficoltà per la visibilità e la leggibilità delle informazioni.

A tal proposito, con una nota del 17 maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che laddove siano constatabili effettivi limiti fisici e/o tecnologici per l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sul packaging, tali informazioni possono essere veicolate tramite canali digitali[1], o laddove non sia percorribile nemmeno questa strada, devono essere rese disponibili mediante siti internet dell’azienda e/o del rivenditore.

Per rendere più facilmente disponibili e consultabili al consumatore finale, le informazioni ambientali obbligatorie circa la composizione e la corretta gestione a fine vita del packaging, si suggerisce di prevedere chiare indicazioni sul packaging o sul punto vendita, riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercarle tramite gli strumenti digitali o i siti web.


[1] Si segnala a tal proposito come in generale il ricorso ai canali digitali sia particolarmente caldeggiato dalla nota di chiarimenti veicolata dal MITE in data 17 maggio 2021 (vedi FAQ n. 16 su canali digitali).


Cosa significa imballaggi di piccole dimensioni?

La norma non prevede una definizione univoca di imballaggi di piccole dimensioni, tuttavia nella nota divulgata il 17 maggio 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica vengono richiamate le definizioni di imballaggi di piccole dimensioni già utilizzate dal Legislatore in Regolamenti di filiere specifiche, come quella alimentare e quella delle sostanze pericolose. Tali Regolamenti definiscono gli imballaggi di piccole dimensioni come segue:

  1. Imballaggi in cui la superficie maggiore sia inferiore ai 25 cm2 – definizione tratta dal Regolamento (UE) N. 1169/2011, che indica l’obbligo di riportare sui pack alimentari le dichiarazioni nutrizionali dei prodotti contenuti e che prevede la possibilità di esentare dall’obbligo proprio gli imballaggi di piccole dimensioni così identificati;
  2. Imballaggi con capacità non superiore a 125 ml – definizione tratta dal Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008, Art.29 paragrafo 2 e il Punto 1.5.2 della Parte I dell’Allegato I), che prevede che le sostanze classificate come pericolose, e contenute in un imballaggio, siano provviste di un’etichetta in cui figurano specifici elementi, e considera alcune deroghe a tale obbligo proprio per gli imballaggi di piccole dimensioni così identificati.

Ultima modifica il 15/10/2021

Chi, cosa e quando