L’obbligo è in vigore per gli imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale, pertanto le informazioni devono essere riportate in italiano, al fine di essere comprensibili da tutti.
Inoltre, si segnala che le indicazioni sulla raccolta differenziata degli imballaggi applicabili in Italia, potrebbero non essere valide per altri Paesi.
Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito mediante una nota diffusa il 17 maggio 2021 che sono esclusi dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a altri Paesi (che dovranno sottostare alle normative specifiche del Paese di destino). Gli imballaggi destinati all’estero, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.
Gli imballaggi destinati al B2B, devono obbligatoriamente riportare, per ciascuna componente separabile manualmente, la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni, comprese quelle relative al conferimento in raccolta differenziata, sono volontariamente applicabili.
Gli imballaggi destinati al B2C, invece, devono riportare, per ciascuna componente separabile manualmente:
– La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
– Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale)” oppure di esplicitare la famiglia di materiale accompagnata dalla voce “Raccolta differenziata”, e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.
Tutte le altre informazioni aggiuntive sono volontariamente applicabili.
Ultima modifica il 14/10/2021